Postato il: 05-05-2011 | Visitato [2602] 
 

ESENZIONE TICKET PER REDDITO:

IL CONTRIBUTO “INFORMATIVO” DI CAGLIARI MEDICINA GENERALE 

  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1
  • Yulia Gorbachenko, Hannah 1

Esenzione Ticket per reddito


Al fine di rendere più comprensibili, anche per i cittadini, le problematiche sorte con la nuova procedura, riteniamo utile sottolineare tre punti:


A) L'esenzione ticket per reddito riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale;

     

B) L'esenzione ticket per reddito deve essere “apposta” in ricetta SSN dal medico prescrittore considerati:

     

  • DPCM 26.03.2008 Art.5  “Definizione dei dati delle ricette mediche” - dati obbligatori esenzioni -

    (Posto che i sindacati di categoria  non hanno eccepito nulla, né hanno intrapreso azioni volte ad escludere il coinvolgimento del medico nell'esenzione per reddito , avendo anzi accettato nell' Accordo per la medicina generale addirittura la perdita del rapporto convenzionale in caso di mancato puntuale rispetto del DPCM 26.03.2008);

     

  • Decreto de Ministero delle Finanze 11.12.2009  “Verifica delle esenzioni in base al reddito “

     

C) L'esenzione ticket per reddito viene resa disponibile secondo tre modalità [Decreto 11.12.2009]:


  1. Il Sistema TS (lo stesso utilizzato per l'invio telematico dei certificati di malattia) associa ad ogni singolo assistito che ne abbia diritto il codice di esenzione ticket per reddito e lo rende disponibile (elenco o paziente singolo) [Art.3 ]

     

  2. La ASL fornisce su supporto cartaceo o magnetico direttamente ad ogni medico il codice di esenzione ticket per reddito inerente l'elenco dei propri assistiti [Art 4 ]

     

  3. Qualora l'assistito intenda avvalersi del diritto all'esenzione per reddito in difformità con le informazioni del punto precedente, L'AZIENDA SANITARIA LOCALE RILASCIA ALL'ASSISTITO IL CERTIFICATO PROVVISORIO NOMINATIVO DI ESENZIONE PER REDDITO [Art 6]


Senza ombra di dubbio l'ultima procedura rappresenterebbe in questo momento, per la Sardegna la soluzione più auspicabile in quanto:


Il medico verrebbe in sostanza esentato dalla “verifica di coerenza” su quanto dichiarato dal paziente (che deve comunque formulare al medico la richiesta di apporre in ricetta l'esenzione per reddito) e quanto certificato dal Ministero delle Finanze;


Sarebbero sicuramente ridotti i margini di errore legati a elenchi non aggiornati e/o errati (con difficoltà a risalire a posteriori a specifiche responsabilità);


Si eviterebbe la consultazione “promiscua” di elenchi e certificazioni provenienti da Ministero e ASL;


L'esenzione per reddito potrebbe essere apposta in ricetta SSN anche dai medici che non accedono ai dati MEF (Ministero Economia e Finanze)

 

Auspichiamo che  la ASL 8 di Cagliari in quanto più densamente popolata possa valutare positivamente queste brevi osservazioni.


CAmg

Cagliari 05 maggio 2011

 

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