Postato il: 05-05-2011 | Visitato [1974] 
 

ESENZIONE TICHET PER REDDITO:

IL CONTRIBUTO “INFORMATIVO” DI CAGLIARI MEDICINA GENERALE 

 

Esenzione Ticket per reddito


Al fine di rendere più comprensibili, anche per i cittadini, le problematiche sorte con la nuova procedura, riteniamo utile procedere attraverso l'analisi di tre punti:


1) L'esenzione ticket per reddito riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale;

     

2) L'esenzione ticket per reddito deve essere “apposta” in ricetta SSN dal medico prescrittore

per i medici questa procedura deriva sostanzialmente:

     

  • dal DPCM 26.03.2008 Art.5 - Definizione dei dati delle ricette mediche - “dati obbligatori: esenzioni” - non avendo i sindacati di categoria eccepito nulla né espedito nessuna azione per escludere dalle loro competenze l'esenzione per reddito, avendo anzi accettato nel loro Accordo la perdita della convenzione in caso di mancato puntuale rispetto del DPCM 26.03.2008;

     

  • dal Decreto esecutivo 11.12.2009 – Verifica delle esenzioni in base al reddito -


     

  1. L'esenzione ticket per reddito viene acquisita dal paziente secondo tre modalità ai sensi del Decreto 11.12.2009:


  • Il Sistema TS (lo stesso utilizzato per l'invio telematico dei certificati di malattia) associa ad ogni singolo assistito che ne abbia diritto il codice di esenzione ticket per reddito e lo rende disponibile (elenco o per singolo paziente) – Art.3 -

     

  • La ASL fornisce su supporto cartaceo o magnetico direttamente ad ogni medico il codice di esenzione ticket per reddito inerente l'elenco dei propri assistiti – Art 4 -


  • Qualora l'assistito intenda avvalersi del diritto all'esenzione per reddito in difformità con le informazioni del punto precedente, L'AZIENDA SANITARIA LOCALE RILASCIA ALL'ASSISTITO IL CERTIFICATO PROVVISORIO NOMINATIVO DI ESENZIONE PER REDDITO -


Senza ombra di dubbio l'ultima procedura - L'AZIENDA SANITARIA LOCALE RILASCIA ALL'ASSISTITO IL CERTIFICATO PROVVISORIO NOMINATIVO DI ESENZIONE PER REDDITO – rappresenterebbe in questo momento, per la Sardegna la soluzione più auspicabile in quanto:


Il medico verrebbe esentato dalla verifica di coerenza di quanto dichiara il paziente (che deve comunque chiedere al medico di apporre in ricetta l'esenzione per reddito) e quanto certifica il Ministero delle Finanze;


Sarebbero ridotti i margini di errore a causa di elenchi non aggiornati e possibili inesattezze con rispettive responsabilità;


Si eviterebbe la commistione di elenchi e certificazioni rilasciati da Ministero e ASL;


Auspichiamo che le ASL della Sardegna ed in particolare la ASL di Cagliari in quanto più densamente popolata possano valutare positivamente queste brevi osservazioni.


CAmg

Cagliari 05 maggio 2011

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