Postato il: 05-04-2012 | Visitato [2479] 
 

Esenzioni da reddito: il rinnovo non spetta al medico!


 

Esenzioni da reddito:

il rinnovo non spetta al medico!

COMUNICAZIONE A CURA DI FIMMG CAGLIARI

 



Cagliari 5 aprile 2012

Sono scadute lo scorso 31 marzo le esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito rilasciate ai cittadini dalle Asl della Sardegna o rese patenti dal Sistema TS (Tessera Sanitaria) http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/ .

La mancata programmazione del rinnovo sta causando qualche disagio ai cittadini data la concentrazione di rinnovi che si sta verificando in questi giorni.

Sono sorti degli equivoci sulla possibilità che sia il medico di ficucia del cittadino a poter rilasciare l'eventuale rinnovo di esenzione:

il medico di medicina generale non è autorizzato a rilasciare alcun rinnovo di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito ai propri assistiti,

il medico di medicina generale prende semplicemente atto di quanto autorizzato dalla Asl o reso disponibile annualmente dal Sistema Tessera Sanitaria.

E' bene ricordare almeno due cose:

  1. Il nuovo elenco esenti per reddito (validità 31.03.2013) reso disponibile dal Sistema TS per il rinnovo esenzione, inizialmente  non riporta gli esenti categoria E02 (disoccupati) e inizialmente non riporta un certo numero - non ben quantificabile ma contenuto - di esenti appartenenti alle altre categorie (ovviamente l'elenco del Sistema TS verrà via via agiornato anche sulla base dei dati provenienti dalle Asl). 

  2. Il mancato rilascio al cittadino esente, dell'attestato da parte della Asl, priva il cittadino della possibilità di poter dimostrare il proprio diritto all'esenzione in qualsiasi momento senza disguidi (tenuto conto dello stato di informatizzazione dei vari presidi sanitari, postazioni di “guardia medica”, “guardia turistica”, etc.

NOTA: Tenuto conto dello scarso livello di “dialogo informatico” Sistema TS – Software gestionale dei mmg e Sistema informatico Asl - Software gestionale dei mmg, il rilascio dell'attestato di esenzione da parte della Asl per il momento sembra rappresentare un elemento di “apparente equilibrio” e “routinaria procedura”.

Alcuni Software gestionali per lo studio del mmg consenton di importare il file CSV degli esenti per reddito generato dal Sistema TS e di aggiormare in soli 5 secondi l'archivio dei pazienti esenti rendendo necessario l'invio alla Asl dei soli pazienti esenti non inclusi nel file CSV.

L'importazione del file CSV consente inoltre una verifica dei C.F. (Codici Fiscali) consentendo di avere il codice fiscale dei propri pazienti allineato con quello presente ne Sistema TS (tributario).



Di seguito quanto riportato sul portale del Sistema TS:



Il decreto del 11 dicembre 2009,"Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria", definisce le modalità di riconoscimento del diritto all’esenzione per motivi di reddito nell’ambito delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale e introduce una nuova modalità per l’autocertificazione rimandando ad un successivo decreto le regole per gli accertamenti delle autocertificazioni.

Il decreto fa riferimento all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, che sancisce le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria:

  • E01: soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);

  • E02: disoccupati – e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);

  • E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico - (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni);

  • E04: titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni).

Il sistema Tessera Sanitaria rende disponibile annualmente l’elenco degli assistiti a cui è stato riconosciuto il diritto all’esenzione sulla base di quanto disposto dal comma 3 del decreto.

Qualora l'assistito intenda avvalersi del diritto all'esenzione per reddito in difformità con le informazioni dell’elenco, è tenuto a recarsi presso l'Azienda sanitaria locale di competenza per autocertificare il suddetto diritto e ricevere il certificato di esenzione per reddito.

Il medico, all’atto della prescrizione su ricettario del Servizio sanitario nazionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, su richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione dall’elenco o dal certificato di esenzione rilasciato all’assistito dalla ASL e lo riporta sulla ricetta.

Documenti

DECRETO 11 dicembre 2009 - "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria". (09A15575) (GU n. 302 del 30-12-2009)

Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera Sanitaria


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24-07-2012 21:55:19
Sparky
This game shows This game shows that it is time for Nintendo to start implementing voice atcnig in their games. After playing this game halfway through I turned it off because I felt like I was reading a book. I eventually went back and finished the game but my God there's a lot of reading.